L’adozione di modelli organizzativi per le Aziende, basati sulla prevenzione dei rischi ed indirizzati a garantire la salute e la sicurezza dei propri lavoratori, nonché la formazione e l’informazione degli stessi è probabilmente la migliore assicurazione che le aziende possono sottoscrivere contro i danni legali e soprattutto sociali che la mancanza di tali sistemi potrebbe causare.
In effetti, stante la normativa cogente, il Datore di Lavoro è sempre considerato responsabile quando l’infortunio deriva da carenza organizzativa dell’impresa.
Le recenti sentenze della Corte di Cassazione emesse ad inizio luglio 2011 confermano quanto sopra detto:
§ Sentenza del 1 Luglio 2011: il Datore di Lavoro va sempre considerato responsabile quando l’infortunio risulta legato a carenza organizzativa dell’impresa. Già da precedente sentenza (Cass., sez. lav., 08-04-2002, n. 5024) si legge infatti: "[...] è configurabile, [...], la responsabilità del Datore di Lavoro per l'infortunio subito da un dipendente per l'esercizio dell'attività lavorativa anche a fronte di una condotta imprudente di quest'ultimo, se tale condotta è stata determinata, o quanto meno agevolata, da un assetto organizzativo del lavoro non rispettoso delle norme antinfortunistiche, assetto conosciuto o colpevolmente ignorato dal datore di lavoro, che nulla abbia fatto per modificarlo al fine di eliminare ogni fonte di possibile pericolo."
- Sentenza del 7 luglio 2011: "Le norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono dirette a tutelare il lavoratore […] anche da quelli (incidenti) ascrivibili ad imperizia, negligenza e imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile ex art. 2087 c.c. dell'infortunio occorso al lavoratore..." .
La Cassazione precisa che la condotta del lavoratore "può comportare l'esonero totale dell'imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri tali da porsi come causa esclusiva dell'evento, essendo necessaria a tal fine una rigorosa dimostrazione dell‘indipendenza del comportamento del lavoratore dalla sfera di organizzazione e dalle finalità del lavoro...".
L’adozione di un Sistema di Gestione sulla Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro, progettato ed implementato secondo i modelli organizzativi definiti all’art. 30 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. rappresenta lo strumento più sicuro ed efficace, se correttamente adottato ed efficacemente attuato, che permette di verificare, valutare, gestire e controllare il rischio, nonché istituire un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso.
Tra i modelli organizzativi ritenuti conformi ai requisiti dettati dal Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro ricordiamo la Norma BS OHSAS 18001:2007.
Tale schema presente alcuni vantaggi come:
- facile integrazione in Sistemi di gestione conformi alle ISO già in essere (es. ISO 14001);
- Norma certificabile da Enti accreditati;
- schema finanziabile per imprese fino a 50 lavoratori (art. 30, c. 6, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
- qualora ben implementata, costituisce documento probante l'adozione di un corretto modello organizzativo, sgravando l'Azienda da responsabilità altrimenti a lei imputabili.
Il team di ecogestioni è in grado di effettuare un'analisi iniziale sugli aspetti di salute e sicurezza (gap analysis) mirata a definire il percorso da attuare da parte dell'azienda per essere conforme a quanto richiesto dalla Norma.
Le nostre numerose referenze sono testimonianza di come possiamo supportarVi nella progettazione ed implementazione di un Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza, conforme alla Norma BS OHSAS 18001.
La nostra Business Development Unit è a Vostra disposizione per un incontro nel corso del quale potranno essere forniti tutti i chiarimenti da Voi ritenuti opportuni e presentate le modalità di intervento. |